Venerdì 5 giugno insieme al consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gianmarco Corbetta (di cui potete leggere un intervento riguardo questa problematica dal suo sito internet qui) abbiamo incontrato il Dottor Montanelli del Dipartimento Prevenzione Medica della ASL di Milano 2 e il direttore dell’ASL Carlo Mobilia che ci hanno consegnato la risposta scritta all’interrogazione inviata dal Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle riguardo alle emissioni di fumi provenienti dalla cava di prestito TEEM situata presso il comune di Melzo.
Durante l’incontro abbiamo discusso delle rilevazioni dei fumi al camino certificate da ARPA e delle verifiche effettuate dagli ispettori ASL.
ASL Milano 2 ha confermato che esiste il problema di superamento della soglia olfattiva: secondo le rilevazioni si sono superate di 100 volte le soglie olfattive dei fumi emessi dall’impianto (calcolo scientifico come da letteratura in base alla presenza di ossidi di zolfo e azoto nei fumi) e tale dato è stato rilevato empiricamente anche dagli ispettori ASL recatisi sul posto in seguito alle lamentele dei cittadini di Melzo e Truccazzano.
ASL conferma che l’impianto in questione è autorizzato alla produzione di conglomerato bituminoso” e non di “catrame” o asfalto. Questa distinzione sarebbe importante e dovrebbe rassicurare i cittadini dato che la rilevanza tossicologica del bitume rispetto al catrame è attribuita proprio al differente contenuto di policiclici aromatici (IPA) dei due composti.
I fumi del bitume contengono l’1% di composti aromatici e il catrame al contrario circa il 90%. Il secondo quindi è decisamente più nocivo ma non sarebbe questo il caso. Il catrame è classificato come potenzialmente cancerogeno, il bitume al contrario non rientra in questa categoria proprio a causa della minore presenza di composti policiclici aromatici.
Nonostante le rassicurazioni di ASL sulla bassa pericolosità dei fumi rilevati dal punto di vista della cancerogenicità dei composti emessi, è evidente e confermato anche dagli enti preposti (ASL e ARPA) che il disturbo è presente e i cattivi odori invadono quotidianamente l’area abitata tra Truccazzano e Melzo provocando le lamentele dei cittadini che non possono più vivere e lavorare serenamente nelle proprie case, nelle aziende o nelle scuole più esposte in linea d’aria alle emissioni. Noi stessi abbiamo osservato e documentato il problema per mesi senza avere alcun riscontro dalle autorità cittadine.
Si è spesso sentito ripetete il mantra, anche da membri dell’amministrazione melzese, che l’impianto sarebbe stato dismesso con la fine dei lavori dell’Arco TEEM. Come Movimento 5 Stelle Melzo abbiamo però scoperto che tale affermazione non corrisponde al vero, almeno se si considera l’autorizzazione (AUA) di cui dispone tale sito produttivo.
Voglia fare chiarezza e informare i cittadini del fatto che l’impianto di produzione di conglomerati bituminosi Turchi è stato infatti autorizzato alla produzione con AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) del 02.04.2014 rilasciata dal S.U.A.P di Melzo (Sportello Unico Attività produttive) e dalla provincia di Milano per 15 anni a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione.
Naturalmente questa informazione va a smentire tutti coloro che in questi mesi hanno cercato di sminuire e mettere a tacere le segnalazioni e le lamentele dei cittadini, degli studenti delle scuole e dei lavoratori esposti al disagio delle emissioni maleodoranti.
Considerando che la TEEM è stata inaugurata il 18 maggio 2015 vorremmo a questo punto un impegno da parte del Sindaco di Melzo e della sua amministrazione che, nonostante l’autorizzazione concessa per 15 anni, sarà emessa un’ordinanza di chiusura per tale impianto entro l’estate. Si tratta infatti di una produzione che arreca enormi disturbi alla popolazione e non porta alcun vantaggio in termini occupazionali. Non capiamo per quale motivo si finge che il problema non esista.
La delibera della Giunta Regionale lombarda del 15 febbraio 2012 (IX/3018) chiamata “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”
Fornisce degli strumenti pratici per i sindaci dei comuni interessati dal disturbo. Tali sindaci hanno la facoltà di attivarsi per la gestione della raccolta dati per l’eventuale soluzione del problema attuando le varie fasi dell’intervento.
Ricordiamo anche che il Sindaco dispone sin dai tempi della riforma Bassanini (1997) di una serie di poteri attribuiti in capo alla sua funzione di responsabile dell’amministrazione comunale e specificamente di ufficiale del governo.
Nella particolare funzione di ufficiale del governo, al Sindaco sono primariamente attribuiti i poteri di emanare ordinanze contingibili ed urgenti a tutela del preminente interesse pubblico della salute; per questo motivo, il Sindaco è quindi autorità sanitaria locale, principale responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio.
Tra le numerose fonti che disciplinano questa fattispecie generale è bene ricordare una sentenza del Consiglio di Stato (29 ottobre 1992, n. 1080), la quale dispone che “il Sindaco, pertanto legittimamente può ordinare, se sussistono i pericoli per la salute pubblica che impongono interventi immediati, la cessazione dell’attività lavorativa nociva alla salute pubblica finché non siano adottati i meccanismi idonei”.
Considerata la situazione emergenziale creatasi, chiediamo al Sindaco Bruschi, a prescindere dalle aspettative e/o accordi presi in precedenza, di agire con provvedimento immediato, tutelando e proteggendo il bene primario della salute dei propri cittadini.